Normative
La presente sezione ha come scopo fornire informazioni sulla normativa in materia di immigrazione con particolare riferimento agli atti più recenti. Solo una conoscenza delle norme che regolano l’ingresso e la permanenza sul territorio dello Stato permette di sapersi destreggiare nella società di accoglienza, adempiendo in maniera corretta a tutti i dettami che l’ordinamento italiano prevede nonché agli impegni previsti dall’Accordo di integrazione.
Ingresso in Italia. Può entrare in Italia solo se è in possesso di passaporto valido e visto di ingresso.
- Cos’è il visto di ingresso?
- Divieto di ingresso in Italia
- Vuole fare una vacanza in Italia?
- Vuole studiare in Italia?
- Ha necessità di sottoporsi a trattamenti medici in Italia?
- Deve partecipare ad una manifestazione sportiva in Italia?
- Vuole entrare in Italia per motivi economico commerciali?
- Deve venire in Italia per attività religiose?
- Deve consegnare merci in Italia?
- Si vuole stabilire in Italia senza esercitare alcuna attività lavorativa?
- È invitato per partecipare a particolari eventi in Italia?
- Deve venire in Italia per ragioni di pubblica utilità?
- Deve venire in Italia per attività religiose?
- Vuole entrare in Italia per lavorare?
- Ha smarrito il Suo permesso o Le è scaduto nel Suo Paese e vuole rientrare in Italia?
- Vuole lavorare in Italia?
- Vuole ricongiungersi con un Suo parente già residente in Italia?
Permesso di Soggiorno. Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione rilasciata dalla Questura, che Le attribuisce il diritto di vivere in Italia. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto obbligatoriamente entro 8 giorni dall’ingresso in Italia e la durata dipende della tipologia del permesso di soggiorno richiesto.
Se entra in Italia per un periodo inferiore a tre mesi (visite, turismo, affari e studio) non deve chiedere il permesso di soggiorno, ma deve presentare la dichiarazione di presenza in frontiera o presso la Questura competente territorialmente.
Può richiedere il permesso di soggiorno presso gli uffici postali che hanno lo “sportello amico” utilizzando l’apposito Kit oppure direttamente in Questura.
- In quali casi si deve richiedere
- Durata e rinnovo del Permesso di Soggiorno
- Durata e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- Durata e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- Durata e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
- Durata e rinnovo del permesso di soggiorno per studio
- Durata e rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
- Rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico
Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno). Il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato.
Questo permesso consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata, senza l’obbligo di stipulare il Il contratto di soggiorno, consente di accedere ai servizi ed alle prestazioni previdenziali (pensione di invalidità civile o di anzianità) e di andare a lavorare in un altro paese dell’area Schengen senza richiedere il Visto per motivi di lavoro.
Il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è valido anche come un documento di riconoscimento per 5 anni, rinnovabile con un semplice aggiornamento della foto.
- Requisiti
- Come chiedere il permesso di soggiorno CE
- Permesso CE per familiari a carico
- Quando deve essere aggiornato
- Quando è revocato
Ricongiungimento familiare. Se è in possesso di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo oppure di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio, per motivi religiosi e per motivi familiari hai il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare, ossia può fare richiesta di essere raggiunto in Italia dai familiari più stretti.
Si può richiedere il ricongiungimento familiare per:
- il coniuge non legalmente separato di età superiore ai 18 anni;
- i figli minori, non sposati, anche del coniuge oppure nati fuori dal matrimonio ma a condizione che l’altro genitore abbia dato il suo consenso;
- i figli maggiorenni che per certificate ragioni di salute non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita per invalidità totale permanente;
- i genitori a carico senza altri figli nel paese di origine o i genitori che hanno più di 65 anni, se gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute.
La cittadinanza italiana. Lo stato italiano Le consente di avere due o tre cittadinanze diverse (Legge n. 703 del 14 Dicembre 1994).
Altri riferimenti normativi:
- Legge n. 91 del 5 Febbraio 1992
- Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Legge 14 dicembre 2000, n. 379
- Legge 8 marzo 2006, n. 124
- DPR n. 362 del 18 aprile 1994
- DPR n. 572 del 12 ottobre 1993
- Come si ottiene la cittadinanza
- Come presentare la domanda di cittadinanza per elezione?
- Come presentare la domanda di cittadinanza per matrimonio?
- Come presentare la domanda di cittadinanza per residenza?
- Cosa succede dopo aver presentato la domanda?
Protezione internazionale. Chiunque entri in Italia perché nel proprio Paese di origine è vittima di persecuzioni o teme un danno grave, può presentare domanda di protezione internazionale anche se ha fatto ingresso nel territorio italiano in modo irregolare.
Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili ai motivi di: razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica.
Sono considerati danni gravi:
- la condanna a morte;
- la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La Convenzione di Ginevra afferma che i responsabili di persecuzione o danno grave possono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o soggetti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non vogliano fornire protezione alla vittima.
LE FASI DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- Diritto/dovere d’istruzione e formazione
- Iscrizione alle scuole
- Iscrizione all’Università
- Equipollenza di titoli esteri
Assistenza Sanitaria in Italia
