Tribunale di Napoli, ordinanza 26/07/19. Intervista all’avv. Amarilda Lici

Tribunale di Napoli, ordinanza 26/07/19. Intervista all’avv. Amarilda Lici

Stranieriincampania ha intervistato l’Avvocato Amarilda Lici dell’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)  in merito alla recente pronuncia del Tribunale di Napoli che ordina in via di urgenza alla Questura di Napoli (ex art. 700 cpc) di ricevere la domanda di protezione internazionale di un cittadino di EL Salvador.

Gentile Avvocato Lici, ci può illustrare qual era la situazione del cittadino che lei ha seguito in questi mesi?

Il ricorrente in oggetto, in Italia da maggio 2018, fin da subito ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. Una volta appreso che l’unico modo per formalizzare la domanda presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli comportava prima l’ottenimento di un appuntamento tramite l’utilizzo dell’agenda on line – al link http://212.131.162.130/qnaim/Index.php , disponibile solo una volta a settimana (il giovedì) dalle ore 10.00 – si adoperava in tal senso. I tentativi sono stati effettuati non solo dal diretto interessato, ma anche dalla sottoscritta e da alcuni operatori delle associazioni del territorio, senza tuttavia riuscire ad ottenere l’appuntamento.  Alla persistente e palese violazione del diritto del richiedente di chiedere protezione internazionale, non è rimasta altra scelta che quella di adire il Tribunale di Napoli proponendo un ricorso ex art. 700 c.p.c., e vedersi finalmente, dopo un anno, accertato il suo diritto di formalizzare la domanda di protezione internazionale. 

Quali difficoltà ha incontrato nel presentare la richiesta di protezione internazionale all’Ufficio Stranieri della Questura di Napoli?

Purtroppo il portale, fin dai primi mesi dall’attivazione, si è mostrato inadeguato a causa del suo malfunzionamento, comportando pertanto l’impossibilità di ottenere l’appuntamento e di conseguenza di formalizzare la domanda di protezione internazionale. Quasi tutti i giovedì il sistema non si apriva e questo ha rappresentato la maggiore criticità. In altri casi segnalava “errore” oppure risultava “fuori servizio”. Le anomalie riscontrate, impedendo l’accesso alla procedura, hanno esposto il richiedente in una situazione di irregolarità con rischio di essere espulso, precludendogli inoltre anche l’accesso a tutti i servizi che ne conseguono all’ottenimento del permesso di soggiorno per richiesta asilo. E’ doveroso rappresentare che il ricorrente si è recato anche personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, ma fu ugualmente invitato dalla stessa a utilizzare il sistema dell’agenda on line, metodo ribadito anche alla sottoscritta a seguito della diffida inviata per rappresentare l’impossibilita di accesso e chiedendo pertanto la fissazione di un appuntamento. Alla luce dei fatti, sembrava quasi doversi affidare alla “sorte”, in quanto, non solo bisognava sperare di accedere al sistema, ma anche di rientrare tra le prenotazioni settimanali acconsentite, in quanto risulta che le prenotazioni sono a numero chiuso. In riferimento a quest’ultimo aspetto, è importante ricordare che nessun riferimento normativo prevede un limite per la presentazione delle domande di protezione internazionale, rappresentando tale prassi un chiaro comportamento illegittimo da parte della Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione.  Infine, dei tentativi effettuati e di quanto fin qui sostenuto, ne è stato dato prova al Tribunale anche tramite la produzione di foto della schermata del portale dell’agenda on line e sono stati girati dei video durante l’accesso dove emergeva il mal funzionamento del sistema. 

Quale sarà l’effetto di questa pronuncia del Tribunale di Napoli anche per gli altri cittadini stranieri che si trovano nella stessa situazione del ricorrente?

Questa decisione si aggiunge ad altre precedenti pronunce favorevoli del Tribunale di Napoli tramite le quali il Giudice ha ordinato alla Questura di Napoli di ricevere la domanda di protezione internazionale dei ricorrenti nei termini di legge, come previsto dall’art. 26 del d.lgs 25/08 e dall’art. 6 della direttiva 2013/32/UE. 

Infatti, l’art. 26 del d.lgs 25/08, dispone con il co. 2 bis che la registrazione della domanda è redatta entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. 

Il Tribunale di Napoli, avendo più volte accolto ricorsi ex art. 700 c.p.c per i medesimi fatti, – seppure si necessità di una valutazione caso per caso -, ha di fatto riconosciuto nel sistema dell’agenda on line in uso alla Questura di Napoli, un impedimento nell’esercizio del diritto di chiedere protezione internazionale.  Purtroppo, allo stato attuale non mi risulta che la Questura di Napoli abbia ritenuto inadeguato il sistema, per cui l’unico mezzo di accesso rimane lo stesso fin cui esposto, immagino con tutte le difficoltà e problematiche che ha dovuto affrontare il ricorrente in oggetto.  

Ci sono altri disservizi dell’Ufficio Stranieri della Questura di Napoli che lei, in qualità di avvocato, sta seguendo?

Nonostante la difficoltà di presentare la domanda di protezione internazionale rimane uno dei maggiori ostacoli da superare, diverse sono le segnalazioni che giungono sia dai cittadini stranieri che dagli operatori che operano nel settore. Per esempio, rimanendo sempre in materia di protezione internazionale, la difficoltà di accedere alla procedura, non è rappresentata solo per le modalità sopra esposte, ma anche dalla richiesta da parte della Questura di Napoli di produrre una “dichiarazione di ospitalità”. Tale richiesta è illegittima e in contrasto sia con la normativa nazionale che con le direttive europee. Infatti, è bene evidenziare a tal proposito che l’art. 5 del d.lgs 142/2015 al comma 1 dispone che “Salvo quanto previsto al comma 2, l’obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale.”. Inoltre, l’art. 4 co.4 del d.lgs 142/2015 stabilisce che l’accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dalla norma.

Ulteriore problematica è rappresentata anche dalla difficoltà da parte dei richiedenti protezione internazionale a ricevere adeguata informazione al momento della formalizzazione della richiesta protezione internazionale da parte della Questura, soprattutto in merito al diritto di accedere alle misure di accoglienza.  A tal proposito, si ravvisa una violazione da parte della Questura di Napoli dell’obbligo di informazione, come previsto dall’art. 10 del d.lgs 25/2008 che così dispone: All’atto della presentazione della domanda l’ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all’esame.”. Sicché, facendo un esempio pratico, nel caso di richiedente asilo che si trova in una situazione di indigenza come previsto dall’art. 14 del d.lgs 142/2015 “il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza”, la Questura lo dovrebbe informare del suo diritto di accedere al sistema di accoglienza, e in caso di assenza di informativa da parte della stessa, il richiedente si trova nella difficoltà di sapere come procedere, spesse volte senza usufruirne delle misure di accoglienza. 

Vuole suggerire qualcosa ai nostri lettori che si trovano di fronte a difficoltà burocratiche legale al funzionamento interno degli uffici pubblici?

Più che suggerire inviterei tutti, in caso di difficoltà, a rivolgersi a delle associazioni o professionisti della materia affinché possano mettere in campo le azioni più adeguate ai specifici casi e garantire la tutela dei propri diritti. 

Stranieriincampania ringrazia Amarilda Lici per la sua disponibilità e invita altri legali che seguono il nostro portale a segnalare ordinanze che possano essere interessanti per i cittadini stranieri. 

 

 

Per saperne di più: l’ordinanza del tribunale di Napoli.