Regolarizzazione: al via le domande. Le info utili
Dal primo giugno e fino al 15 luglio è possibile accedere alla procedura per “l’emersione dei rapporti di lavoro” e alla richiesta di rilascio di permessi di soggiorno temporaneo – previste dall’art. 103 del Decreto Rilancio.
Giovedì 27 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che indica e regola le varie modalità di presentazione delle istanze.
Facciamo chiarezza su alcuni punti fondamentali e ricordiamo che per ulteriori informazioni e assistenza è bene rivolgersi ad associazioni ed enti riconosciuti sul territorio, evitando di affidarsi a quanti chiedono denaro per seguire le pratiche: un elenco degli sportelli attivi in Campania è presente sul nostro sito (Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Avellino).
A quali settori si applica la regolarizzazione?
La procedure di emersione si applica ai seguenti settori di attività:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e altre attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti);
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).
Chi può fare domanda?
- il datore di lavoro, secondo il comma 1 dell’art. 103 del Decreto Legge 34 del 19/05/2020, per l’emersione del lavoro irregolare;
- il cittadino straniero, secondo il comma 2 dell’art. 103 del Decreto Legge 34 del 19/05/2020, per la richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo .
1 – Il datore di lavoro può decidere di dar vita a un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di regolarizzare un rapporto di lavoro precedentemente “in nero” con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 (il datore di lavoro può anche decidere di regolarizzare un rapporto di lavoro non legale con un cittadino italiano, ma questo non rientra nello scopo del nostro articolo).
Requisiti:
Il datore di lavoro può essere un cittadino italiano, di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato non europeo, in questo caso però deve essere titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Il datore di lavoro deve possedere un’attività in uno dei settori citati in precedenza e avere un reddito minimo non inferiore ai 30.000 euro annui. Nel caso, però, di lavoro domestico o di assistenza alla persona questa soglia si abbassa a 20.000 euro (in caso di famiglia monoreddito) o di 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. In caso di impossibilità di soddisfare i requisiti reddituali possono concorrere alla determinazione del reddito il coniuge e i parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi.
Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva per uno dei seguenti reati: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati finalizzati al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione e allo sfruttamento della prostituzione o di minori da destinare in attività illecite, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.
Il lavoratore straniero deve dimostrare di essere entrato in Italia prima dell’8 marzo 2020. Questo può avvenire in vari modi: tramite la fotosegnalazione, una dichiarazione di presenza, o qualsiasi documentazione di enti pubblici o privati (cartelle cliniche, ricette mediche, tessere di trasporto nominative, etc.). Quindi qualsiasi documento che accerti che prima delle misure di confinamento, il cittadino si trovasse in Italia: anche un documento di espulsione se questo non è legato a reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (in tal caso è bene rivolgersi agli sportelli informativi delle associazioni e degli enti preposti).
Costo:
La procedura di emersione per il datore di lavoro ha un costo pari a € 500 come contributo forfettario a titolo di copertura dei costi di procedura per ogni lavoratore, oltre un’ulteriore quota forfettaria a copertura delle somme contributive e fiscali (quest’ultimo importo non è ancora stato determinato), marca da bollo da 16 euro.
Quando e come si può fare domanda?
I datori di lavoro che vogliono avviare un nuovo contratto di lavoro subordinato o regolarizzarne uno già esistente prima dell’8 marzo possono inoltrare la domanda dal 1 giugno al 15 luglio, dalle 7.00 alle 22.00 allo Sportello Unico per l’Immigrazione solo per via telematica (con l’identificazione digitale SPID, a questo indirizzo: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/, qui il modello F24 per il contributo, inserendo il codice REDT Anno 2020).
Dopo l’inoltro dell’istanza, il datore di lavoro riceverà una ricevuta con codice identificativo della domanda e consegnerà una copia al lavoratore.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione verificherà l’ammissibilità della domanda e richiederà il parere alla Questura circa l’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza riguardanti il datore di lavoro (commi 8 e 9 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34) e l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero e il parere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro circa la conformità del rapporto di lavoro alle categorie previste, la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate.
In caso di pareri favorevoli, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l’esibizione della documentazione e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la consegna al lavoratore del modello compilato per la richiesta del permesso di soggiorno.
Contestualmente lo Sportello Unico provvede all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione.
2 – Il cittadino straniero irregolare può richiedere autonomamente un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi.
Requisiti:
Il cittadino straniero deve essere titolare di un permesso scaduto e non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno al 31 ottobre 2019.
Il cittadino straniero deve aver svolto attività lavorativa in data antecedente al 31 ottobre 2019 in uno dei tre comparti lavorativi previsti dalla regolarizzazione e deve essere in grado di comprovare l’attività.
Costo:
La procedura per il permesso di soggiorno temporaneo ha un costo di € 130 euro, somma da versare utilizzando il modello F24 (RECT 2020), più € 30 di onere di servizio e 16 euro di marca da bollo.
Quando e come si può fare domanda?
I cittadini stranieri che vogliono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, possono farlo nei 5.700 uffici postali sul territorio italiano dotati di “sportello amico”. Sarà necessario:
– presentare copia del passaporto o di altro documento equipollente, o dell’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
– presentare copia del permesso di soggiorno ;
- dimostrare la propria presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020;
- dimostrare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati dalla regolarizzazione (agricoltura, allevamento, cura alla persona, lavoro domestico, etc) prima del 31/10/2019 (per esempio certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego che attesti lo svolgimento dell’attività lavorativa, contratti di lavoro, cedolino di paga, modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro, certificazione unica, stampa dell’estratto conto bancario o postare dove risulta l’accredito del pagamento della retribuzione, bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domenstico, etc. )
- presentare la ricevuta di pagamento del contributo forfettario di 130 euro
Per questa procedura, a causa dell’emergenza sanitaria, è previsto un accesso allo “sportello amico” in base alla prima lettera del cognome per i primi 8 giorni lavorativi (qui la divisione). Dal 10 giugno non ci sarà alcuna restrizione alfabetica.
Al momento della richiesta di permesso temporaneo allo sportello amico di Poste Italiane, al cittadino straniero verrà rilasciata l’attestazione di presentazione dell’istanza, che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività. La suddetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero, gli oneri del servizio e gli elementi per l’accesso al portale dedicato per la verifica dello stato della pratica e la data di convocazione in Questura previa verifica di ammissibilità dell’istanza.
Il titolo di soggiorno, valido solo sul territorio nazionale, potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro se, entro i sei mesi, il cittadino straniero avrà ottenuto un contratto nei settori interessati dalla regolarizzazione.
1 giugno 2020