Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: il Ministero dell’Interno interviene con una circolare

 Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: il Ministero dell’Interno interviene con una circolare

 

I richiedenti asilo hanno diritto all’iscrizione anagrafica nei registri comunali, è quanto stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale n 186/2020 depositata lo scorso 31 luglio. Con il provvedimento la suprema Corte ha dichiarato incostituzionale l’art.13 del decreto sicurezza (dlgs 113/2018) che era stato interpretato vietando l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. 

A seguito della sentenza tornano valide le disposizioni in vigore fino al 4 ottobre 2018 che riconoscevano il diritto “all’iscrizione anagrafica o individualmente nel luogo ove hanno la dimora abituale o a titolo di ‘convivenza anagrafica’ presso la struttura dove sono ospitati”.

La pronuncia arriva su richiesta del Tribunale di Milano che ha richiesto di accertare l’illegittimità del rifiuto del Comune di Milano e il carattere discriminatorio del diniego all’iscrizione anagrafica per violazione del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, nonché per violazione del «principio paritario, sotto il profilo della nazionalità». La Corte è così intervenuta ordinando al Ministero dell’interno, e per esso al Sindaco del Comune di Milano, nella sua qualità di ufficiale del Governo per l’esercizio delle funzioni di ufficiale dell’anagrafe, di procedere all’iscrizione.

Il 14 agosto scorso,  il Ministero dell’Interno è intervenuto con la circolare 10/2020, nella quale chiedeva ai comuni l’applicazione della sentenza anche in caso in cui il diniego sia avvenuto precedentemente alla pubblicazione e non solo. Infatti, il Ministero ha anche chiesto che l’iscrizione sia riconosciuta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Un fatto molto importante se si considera cosa questo comporta in termini di accesso ai diritti sociali e alla cittadinanza. 

L’intervento si è reso necessario dopo la posizione, diffusa tra molti comuni italiani, di riconoscere l’iscrizione solo in caso di domanda presentata successivamente al 5 agosto (data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale). La situazione rischia di creare una moltiplicazione dei contenziosi con relativo intasamento dei tribunali ed aumento dei costi per lo Stato. Questione che ha fatto infuriare l’ASGI (l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), che ha diramato un comunicato in cui invita “tutti gli uffici anagrafe dei Comuni a revocare in autotutela tutti i provvedimenti di diniego dell’iscrizione anagrafica adottati prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020, riconoscendo l’iscrizione con decorrenza dalla data della domanda”.