Intervista all’avvocato Susanna Bologna

Intervista all’avvocato Susanna Bologna

Stranieriincampania vi propone oggi un’interessante e importante sentenza del Tribunale Amministrativo per la Campania – Napoli del 17/02/2020 che riguarda il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino straniero che soggiorna in Italia in virtù di un permesso di soggiorno per assistenza minori. 

Stranieriincampania ringrazia l’Avvocato Susanna Bologna per la sua collaborazione.


Gentile Avvocato, prima di tutto ci può illustrare qual era la situazione della cittadina straniera che lei ha seguito?

La mia assistita è regolarmente soggiornante nel territorio nazionale dal 2013, in forza di un permesso di soggiorno per assistenza minori, di volta in volta rinnovato, dalla Questura di Caserta,  sulla scorta di autorizzazioni alla permanenza in Italia, nell’interesse del figlio minore, concesse dal Tribunale per i minorenni di Napoli, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n° 286/1998.

Nel mese di Luglio del 2018, la cittadina straniera, con il supporto anche legale dell’Associazione Nero e Non Solo Onlus, ha presentato – a mezzo p.e.c. – un’istanza di rilascio del permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in quanto la stessa aveva tutti i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento del titolo richiesto: ovvero il possesso, da almeno cinque anni, di un titolo di soggiorno in corso di validità, la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale, la disponibilità di un alloggio idoneo ed il superamento del test di conoscenza della lingua italiana.


Quali erano le motivazioni del rigetto dell’Ufficio Stranieri della Questura di Caserta?

La Questura di Caserta ha rigettato l’istanza presentata dalla cittadina straniera principalmente per tre ordini di motivazioni: 1)perché l’art. 9 del D.lgs n. 286/1998 comma 3 lettera b) esclude – a Suo dire – il riconoscimento del particolare status di soggiornante di lungo periodo a coloro che soggiornano in Italia a titolo di protezione temporanea ricomprendendovi anche coloro che sono titolari di permesso per assistenza minori; 2) perché l’art. 29, comma 6, del T.U.I. statuisce il divieto espresso di convertire il permesso di soggiorno per assistenza minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e, ancora, l’art. 14 del D.P.R. n. 394/99 non inserisce nell’elenco dei soggiorni convertibili quello per assistenza minori; 3) infine, perché, la cittadina straniera non possiede i requisiti reddituali previsti dall’art. 9 del D.lgs. 286/1998 per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Con quali motivazioni, invece, il T.A.R. Campania di Napoli si è pronunciato a favore della sua assistita?

Il Tribunale Amministrativo per la Campania – Napoli, in adesione alle tesi difensive prospettate nel ricorso introduttivo, ha riconosciuto la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino straniero che soggiorni nel territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno per assistenza minori, in presenza di tutti i requisiti prescritti dalla Legge per il conseguimento del titolo di soggiorno richiesto. Quanto al giudizio di insufficienza reddituale, il Giudice amministrativo ha rilevato che la Questura di Caserta non ha tenuto conto del documentato reddito della convivente madre della ricorrente, valutabile ai fini dell’art. 29, comma 3, lett. b) TUI, né dei prodotti elementi sopravvenuti ex art. 5, comma 5, del Dlgs 286/1998, alla luce della durata dell’iter procedimentale. Ed è sulla scorta dell’anzidetta motivazione che il decreto di rigetto della Questura di Caserta è stato annullato.

Quale sarà l’effetto di questa pronuncia anche per gli altri cittadini che si trovano nella stessa situazione della sua assistita?

L’effetto è molto semplice: tutti i cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno per assistenza minori da almeno cinque anni, in corso di validità, se sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 9 del D.lgs. 286/1998, possono presentare alla Questura competente un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed ottenere dunque un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, che non deve essere rinnovato ma soltanto aggiornato.

Qui è possibile leggere la sentenza.