Convertito in legge il DL 130/2020 che supera i “decreti Salvini”

Convertito in legge il DL 130/2020 che supera i “decreti Salvini”

 

Dopo un lungo iter fatto di negoziazioni tra i partiti di maggioranza e di passaggi in Parlamento, è finalmente stata approvata dall’aula del Senato la conversione in legge del DL 130/2020, che modifica i Decreti Sicurezza e Immigrazione (anche noti come “Decreti Salvini”, dall’allora Ministro degli Interni che ne aveva fatto uno snodo fondamentale della sua attività istituzionale).

Il superamento dei Decreti Sicurezza segna un cambio di passo a lungo richiesto da esperti di immigrazione, associazioni e ampi settori della società civile. Con esso si introducono nuove disposizioni in materia di accoglienza, protezione internazionale, iscrizione anagrafica, cittadinanza e rimpatri. Ecco le principali novità.

Sui rimpatri, la nuova normativi riduce i tempi massimi di trattenimento finalizzati al rimpatrio da 180 a 90 giorni. Il nuovo limite è estendibile di un ulteriore mese qualora il migrante sia cittadino di un paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi ad hoc sui rimpatri.

Anche sulla acquisizione di cittadinanza si riducono i tempi: si passa da 48 a 24 mesi (prorogabili a 36). Quest’ultimo è esplicitamente citato come “termine massimo” che deve decorrere dal momento della presentazione della domanda di acquisizione. Il nuovo limite è direttamente applicabile solo alle nuove richieste di acquisizione della cittadinanza, presentate cioè dopo l’entrata in vigore della legge di conversione da parte del Parlamento.

Si torna ad ampliare il sistema di accoglienza diffuso, pesantemente limitato dai “Decreti sicurezza”. Dai Sipromi, che avevano già sostituito gli Sprar, si passerà ora al “Sistema di Accoglienza e Integrazione” (SAI). In questa nuova configurazione si potranno nuovamente ospitare anche richiedenti asilo, oltre ai MSNA (Minori stranieri non accompagnati) e i titolari di protezione internazionale. Avranno accesso ai nuovi SAI anche i titolari di una serie di altri permessi di soggiorno previsti dal TUI (Testo unico sull’immigrazione), tra cui: protezione speciale, cure mediche, violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile.

Sul fronte dell’iscrizione anagrafica si recepisce la sentenza della Corte costituzionale (n.186, 9 luglio 2020) e viene riaffermato il diritto all’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo e regolato anche il rilascio della carta d’identità.

Molto rilevante è l’introduzione del divieto di espulsione, respingimento o estradizione nel caso in cui il cittadino migrante incorra nel pericolo di tortura, trattamenti inumani e degradanti – tenendo in debito conto anche della sussistenza, nel paese di origine, della esistenza di “violazioni sistematiche e gravi di diritti umani” o anche di pericolo di persecuzione per l’orientamento sessuale o l’identità di genere. È vietato anche il respingimento nel caso in cui questo comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (con eccezioni in caso di pericolo per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico). Il suddetto rischio verrà valutato tenendo conto della “natura e della effettività dei vincoli  familiari  dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza  di  legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”. In questo caso, dopo il parere della Commissione Territoriale competente, si rilascerà un permesso per “protezione speciale”, convertibile in permesso per motivi di lavoro.

Non sarà l’unico permesso convertibile. Tra gli altri, potranno diventare permessi per motivi di lavoro – qualora ci siano i requisiti – quelli per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori. In sede di conversione in  legge del DL 130 è stata prevista inoltre la convertibilità anche del permesso di soggiorno per cure mediche, concesso agli stranieri che versino in gravi condizioni psico-fisiche o soffrano di gravi patologie.

Da notare, infine, come siano state fortemente ridotte le sanzioni nei casi di soccorsi in mare. Con la precedente normativa, queste potevano arrivare fino a 1 milione di euro, ad oggi le sanzioni vanno da 10 ai 50 mila euro. Inoltre, non sarà possibile limitare o vietare il transito o la sosta delle navi nelle acque territoriali (un potere precedentemente utilizzato per inibire le azioni di soccorso delle ONG) “nell’ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria”.

Per le ulteriori misure del DL 130 e per il dettaglio delle modifiche in sede di conversione di legge, si rimanda alla pagina approntata dalla Camera dei Deputati.

30 dicembre 2020