Reddito di emergenza: come ottenere le nuove mensilita’

Reddito di emergenza: come ottenere le nuove mensilita’

 

Pandemia e lockdown hanno segnato in negativo la vita di milioni di famiglie, anche e soprattutto dal punto di vista economico, soprattutto per quelle già in situazioni di difficoltà o marginalità. Numerosi sussidi economici si sono susseguiti in questi mesi per diverse categorie di famiglie e lavoratori, una di queste è il Reddito di emergenza (Rem). Istituito dal “decreto Rilancio” (maggio 2020), è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare specificatamente i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Con la circolare n.102 dell’15 settembre, l’INPS ha comunicato le modalità per ottenere ulteriori mensilità del Reddito di emergenza, così come previsto dal decreto legge n. 104 dello scorso agosto che ha previsto di prolungarne la durata. 

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il 15 ottobre.

È importante tener presente che, per poter accedere al sussidio, va presentata una nuova domanda, anche nell’eventualità di essere già risultati beneficiari del Rem. Questa deve essere presentata da solo uno  dei componenti del nucleo familiare. Al momento della presentazione della domanda bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

  •  residenza in Italia (non c’è una durata minima di permanenza);
  • un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, che aumenta di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro. Quest’ultima somma è aumentata di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; 
  • un’ISEE inferiore a 15.000 euro. 

Al Rem possono accedere quelle famiglie in cui nessuno dei membri ha già usufruito di altre indennità elargite per l’emergenza COVID-19. Non possono richiederlo, quindi numerose categorie professionali già individuate come beneficiare di altre misure negli scorsi mesi, ovvero:

– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; 

– liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata; 

– lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; 

– lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; 

– lavoratori settore agricolo;

– lavoratori dello spettacolo; 

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 

– lavoratori intermittenti; 

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

– incaricati alle vendite a domicilio; 

– lavoratori domestici, marittimi e dello sport;

Inoltre, non potranno ottenere il Rem quanti già beneficiano di una pensione (eccetto quella di invalidità), del reddito o della pensione di cittadinanza o abbiano un contratto di lavoro dipendente (se la retribuzione è superiore al Reddito di emergenza). Possono invece ottenerlo le famiglie in cui sono presenti trattamenti assistenziali non pensionistici (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità). 

Altro requisito importante: il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno stipendio lordo superiore ai limiti stabiliti dalla circolare (al punto 3.2. comma C).

La domanda per ottenere il Reddito di emergenza è presentabile presso tutti i patronati.

Caserta, 22 settembre 2020