Approvato il “Decreto Sicurezza bis”, cosa contiene la nuova norma

Approvato il “Decreto Sicurezza bis”, cosa contiene la nuova norma

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n.53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, più noto come “decreto sicurezza bis”, che segue a distanza di pochi mesi il primo “Decreto sicurezza e immigrazione” (cd Decreto Salvini). Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.
Contrasto all’immigrazione illegale, potenziamento dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni i punti principali affrontati.
Il nuovo provvedimento dà infatti al titolare degli Interni il potere di limitare o vietare ingresso, transito o sosta a navi nelle acque territoriali italiani (ad eccezione delle navi militari) per motivi di ordine e sicurezza pubblica, se queste sono impegnate in opere considerate in violazione delle leggi in materia di immigrazione, ovvero in una delle attività elencate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay): quindi il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione. I divieti emanati dal Ministero dell’Interno saranno adottati insieme a Ministero della Difesa e delle Infrastrutture e trasporti dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
A differenza delle prime bozze circolate, non ci sarà una multa proporzionata al numero di migranti soccorsi in ma comunque – attraverso una specifica modifica al Testo unico delle leggi sull’immigrazione – l’“inosservanza da parte del comandante della nave dei divieti e delle limitazioni imposti” verrà punita con una multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000, “fatta salva l’applicabilità di eventuali sanzioni penali”. In presenza di violazioni considerate come “reiterate” per la nave in questione la confisca con sequestro immediato. Si estende poi per l’immigrazione clandestina la competenza delle procure distrettuali e l’uso di intercettazioni preventive.
Nel frattempo è giunto anche il verdetto della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati dalle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche sulla Legge 132/2018 (il primo Decreto Sicurezza) giudicandoli inammissibili. Secondo la Suprema Corte, non sussiste la violazione la violazione diretta o indiretta delle competenze regionali. Un comunicato della sala stampa della Corte riferisce che “la Corte ha ritenuto che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato”. La Corte ha però anche esaminato alcune disposizioni del Titolo II del “Decreto Sicurezza”, ritenendo che sia stata violata l’autonomia costituzionalmente garantita a comuni e province. In questo caso, ha accolto il ricorso sull’articolo 28 che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell’attività di tali enti.

Il testo integrale del decreto sicurezza bis è consultabile qui.